Qui di seguito si può trovare la bozza dello Statuto, che ovviamente è in fase di ultimazione e di limatura, chiunque fosse interessato o avesse dei commenti in merito....si faccia vivo.
STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) O M B E L I C O D E L M O N D O AVENTE
Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata O M B E L I C O D E L M O N D O. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), siglabile negli atti come OdM, di seguito detta Associazione.
L’Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad essa direttamente connesse;
- non distribuisce, anche se in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanti di gestione per la realizzazione degli avanzi istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in ______________________ (CN), via ____________________________
numero____________.
Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 3 – Durata
La durata della presente Associazione è illimitata e potrà essere sciolta dall’Assemblea dei soci.
Art. 4 – Attività
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo:
- la sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale attraverso la promozione di dibattiti, di ricerca, organizzazione di mostre e di preparazione di materiale informativo;
- lo sviluppo di progetti e di consulenza ad Associazioni di Volontariato, Organizzazioni Non Governative, Enti operando a livello locale e globale a favore delle comunità svantaggiate del Mondo.
- Il reperimento di materiale sanitario, scolastico, tecnologico da utilizzare poi in progetti dell’Associazione stessa o di altri Enti.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni offerte dai propri soci, che non possono essere in alcun modo retribuiti, né dall’Associazione stessa dai diretti beneficiari. Possono essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.
Art. 5 – Soci
Fanno parte dell’associazione:
- i fondatori
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.
Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea gerale degli aderenti.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.
Il numero di soci è illimitato.
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall’appartenenza all’Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati a:
- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
Art. 8 – Risorse economiche
Le risorse economiche e finanziare dell’ Associazione provengono da:
- quote associative degli aderenti;
- elargizioni degli aderenti;
- contributi degli enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’assemblea (ovvero altro organo competente) che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’associazione può inoltre ricevere e legati previa delibera dell’Assemblea ordinaria (ovvero altro organo competente) di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo e nello statuto.
Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Segretario.
Art. 10 – Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:
- in via ordinaria una volta l’anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l’ordine del giorno, riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o con delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Art. 11 – Comitato
L’Assemblea elegge il Comitato che è composto da 3 membri.
Una volta ogni 4 mesi il Comitato deve riunirsi.
Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 25 giorni dalla convocazione.
Il Comitato è regolarmente costituito:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costiutuito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’Approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale e di spettanza dell’Associazione.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.
In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.
Art. 13 – Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
- predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Settembre;
- prepara lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del personale.
Art. 14 – Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno una durata illimitata.
Art. 15 – Quota sociale
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 16 – Bilancio e rendiconto
Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
Art. 17 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 18 – Suddivisione dell’Associazione
L’Associazione è suddivisa aree distinte, a seconda della tipologia del progetto trattato:
- Medica: segue tutta la parte medica dei progetti dell’Associazione;
- Scolastica: segue tutta la parte scolastica dei progetti dell’Associazione;
- Tecnologica: segue tutta la parte tecnologica dei progetti dell’Associazione
- Adozione: segue tutti i progetti di adozione a distanza dell’Associazione.
Ogni area deve avere un responsabile, i cui compiti saranno quelli di coordinamento dei vari progetti dell’area di competenza con quelli delle altre aree. Il responsabile di area viene eletto dall’Assemblea.
Art. 19 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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