STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) O M B E L I C O D E L M O N D O AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata O M B E L I C O D E L M O N D O. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), siglabile negli atti come OdM, di seguito detta Associazione.
L’Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad essa direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in PEVERAGNO (CN), via della chiesa numero 12.
L'Associazione può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 3 – Durata
La durata della presente Associazione è stabilita fino al 2099. L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
Art. 4 – Attività
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà e della cooperazione si prefigge di:
- promuovere attività volte alla informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo o segnati da squilibri nella distribuzione della ricchezza;
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, organizzate in collaborazione con i docenti dei vari Istituti (mostre fotografiche, proiezioni, incontri, etc.);
- promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali dei paesi emergenti, mediante progetti di protezione ambientale, formazione e sviluppo economico e socio-sanitario;
- promuovere l'interscambio culturale per valorizzare la tipicità appartenenza sociale, religiosa e culturale;
- incentivare il dialogo tra i diversi enti del territorio e le unità locali dei paesi in via di sviluppo o segnati da squilibri di natura socio-economica, mediante iniziative di gemellaggio;
- favorire le adozioni a distanza;
- operare nel rispetto dei diritti umani allo scopo di superare tutte le forme di discriminazione, con particolare sensibilità riguardo l'infanzia e la condizione femminile;
- promuovere la lotta alla povertà, mediante criteri di corretta distribuzione delle risorse della terra e l'affermazione di sistemi di equo sfruttamento delle stesse;
- sostenere le opere missionarie in qualunque parte del mondo, senza distinzione di appartenenza religiosa;
- osservare una gestione responsabile e trasparente dei fondi raccolti, privilegiando la diversificazione delle fonti e assicurando a ogni finanziatore strumenti di controllo e verifica della destinazione di quanto erogato;
- reperire materiale destinato a progetti dell'Associazione stessa o di altri Enti, Associazioni o Organizzazioni non Governative.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni offerte dai propri soci, che non possono essere in alcun modo retribuiti, né dall’Associazione stessa né dai diretti beneficiari. Possono essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.
Art. 5 – Natura
L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art. 6 – Soci
Fanno parte dell’associazione:
- i soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo;
- le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente e si impegnano a rispettare il presente Statuto;
L'ammissione alla qualifica di socio, deliberata dal Comitato, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
Il Comitato dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il numero di soci è illimitato.
Art. 7 – Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ad accedere alle cariche associative;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati a:
- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
- esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione. In tal caso l'esclusione dalla qualifica di socio deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 9 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
Le risorse economiche e finanziare dell’ Associazione provengono da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato.
Art. 10 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario.
Art. 11 – Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci aderenti in regola con il versamento della quota.
Essa si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 18;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- deliberare in merito all'esclusione degli associati
L'Assemblea nella sua forma ordinaria o straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ed in caso di assenza di entrambi da un altro membro del Comitato eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intevenuti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dalla stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.
Art. 12 – Comitato
Il Comitato che è composto da 5 membri.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente;
- eleggere il Segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione (regolamenti interni);
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
Il Comitato è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
Il Comitato è convocato di regola ogni 3 mesi o ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dalla stesso e da chi ha presieduto la sedua, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli Associati.
Art. 13 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.
In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in caso di mancanza di quest'ultimo dal componente del Comitato più anziano di età.
Il presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.
Art. 14 – Vicepresidente
Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in sua assenza, durante le riunioni o in rappresentanza esterna nei casi di impedimento del Presidente
Art. 15 – Segretario
Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
- predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
- disbriga la corrispondenza;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Settembre;
- prepara lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di Febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.
Art. 16 – Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno una durata di 5 anni e sono rieleggibili.
Art. 17 – Quota sociale
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci che non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 18 – Bilancio e rendiconto
Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
Art. 19 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 20 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.